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INFERMIERI E LIBERA PROFESSIONE
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Legislatura 16º - Disegno di legge N. 742
d’iniziativa del senatore ASTORE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2008
Disposizioni concernenti l’esercizio della libera professione da parte del personale sanitario di cui alla legge 1º febbraio 2006, n. 43, dipendente da amministrazioni pubbliche
data l'esiguità di sanitari (infermieri, tecnici di radiologia) si stabilisce che l'obbligo di esclusività con il SSN (non previsto - tra l'altro - per i medici) venga a cessare e possa essere permessa la libera professione, a patto che non entri in conflitto di interessi con l'ente datore di lavoro.
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. Il personale che esercita le professioni sanitarie di cui all’articolo 1 della legge 10 febbraio 2006, n. 43, che presta la propria attività in regime di lavoro dipendente a tempo pieno presso strutture sanitarie pubbliche, ha diritto di esercitare attività libero-professionale, in forma individuale o associata, al di fuori dell’orario di servizio, purché non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi rispetto all’espletamento delle attività istituzionali. 2. L’intenzione di avvalersi del diritto di cui al comma 1 è comunicata alla struttura sanitaria di cui è dipendente dal professionista interessato, il quale fornisce contemporaneamente le informazioni inerenti ai tempi e alle modalità di esercizio dell’attività che intende svolgere. 3. Congiuntamente all’invio della comunicazione di cui al comma 2, il professionista, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 4, trasmette alla struttura pubblica di cui è dipendente idonea autocertificazione, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’assenza di conflitto di interessi tra l’attività libero-professionale che intende svolgere e le attività istituzionali che caratterizzano il rapporto di lavoro in essere con la struttura pubblica. 4. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di attività libero-professionale suscettibili di dare luogo a conflitto di interessi con il rapporto di lavoro dipendente presso le organizzazioni sanitarie e sociosanitarie del Servizio sanitario nazionale e di altre amministrazioni pubbliche. 5. Il personale sanitario che opera in regime di libera professione ai sensi della presente legge garantisce l’esercizio professionale nel rispetto delle disposizioni contenute nelle rispettive fonti di regolamentazione, applicando le tariffe previste dai nomenclatori tariffari dei propri ordini o collegi professionali. 6. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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