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posta elettronica certificata (PEC) obbligatoria per gli iscritti IPASVI
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La Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici. (stesso valore della raccomandata A/R) . NOTA BENE: La L. 2/2009, art 16 comma 6, recita: "le imprese costituite in forma societaria sono tenute a indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata nella domanda di iscrizione al Registro delle Imprese o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali". Sebbene la legge in vigore fosse diretta a sancire l'obbligo dell'adozione di una casella PEC, con la modifica dell'articolo 16, questa imposizione è caduta. La dicitura evidenziata consente a chiunque non desiderasse dotarsi di una casella PEC, di utilizzare un servizio ANALOGO (tipo S/MIME)
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DGR 1931 del 27/12/2008
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il 2008 si chiude consegnandoci FINALMENTE l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8 della LR 13/2003 di rirorma del SSR, ovvero il Dipartimento delle Professioni Sanitarie.
clicca qui per vedere il documento in pdf
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L'infermiere dipendente pubblico e il divieto di cumulo di impieghi
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La questione delle incompatibilita' e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione e' piuttosto complessa.
L'art. 1 comma , 61 L. 662/96 afferma che lo svolgimento di attivita' non consentite o senza autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione e' giusta causa di licenziamento.
Non e' consentito esercitare il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione (tranne, quest'ultima, per gli insegnanti), assumere impieghi alle dipendenze di privati (rapporti di lavoro di tipo subordinato), ricoprire cariche in societa' costituite a fine di lucro (tranne societa' o enti la cui nomina e' riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente). Non e' consentito svolgere attivita' in contrasto con i doveri d'ufficio o con l'orario di lavoro.
Per il personale part-time (non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno) l'assoggettamento a tale tipo di orario di lavoro consente di svolgere anche lavoro di tipo subordinato (ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e di svolgere le attivita' generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno. Con l'introduzione del part-time sono rafforzate le sanzioni nei confronti di chi svolge attivita' non autorizzata.
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L. 6 agosto 2008 n. 133
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Legge 6 agosto 2008, n. 133
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196. Di particolare interesse gli articoli:
41 (modifiche D. Lgs 66/2003 disciplina orario di lavoro)
46 bis (razionalizzazione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali),
47 (conrolli su incompatibilità e divieto di cumulo di incarichi),
70 (trattamento economico causa di servizio)
71 (trattamento economico malattia e permessi retribuiti)
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legge 244/2007 (finanziaria 2008) art 1 comma 376
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A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel plemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione
IN BASE ALLA PRESENTE NORMA, IL MINISTERO DELLA SALUTE, DEL LAVORO E DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE CONFLUISCONO IN QUESTO NUOVO MINISTERO DEL WELFARE
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EEG ed infermieri
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Il Decreto 11 aprile 2008 ’“Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: «Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte” (pubbli in GU del 12 giugno 2008 n. 136) riporta nell'allegato al punto 5, relativo al Personale addetto: L'esecuzione delle indagini elettroencefalografiche deve essere effettuata da tecnici di neurofisiopatologia sotto supervisione medica.
Il dettato della norma rende evidente che l’esecuzione dell’esame Eeg per l’accertamento e la certificazione di morte, è affidato in via esclusiva ai tecnici di Neurofisiopatologia, il cui profilo professionale è stato definito con DM 15 marzo 1995 n. 183.
Ciò stante si conclude la fase in cui gli infermieri potevano - “pro tempore” - svolgere tale attività in base a diversi pareri del Consiglio Superiore di Sanità e ad un accordo specifico tra questa Federazione, l’AITN e il Ministero della Sanità.
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Accordo Stato-Regioni sulla Dirigenza sanitaria
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Dal sottosegretario del Min. Salute Patta:
"Ho il piacere di comunicare che in data 25 gennaio u.s., il Presidente del Consiglio dei Ministri ha firmato il Decreto che recepisce l’Accordo Stato Regioni sulla Qualifica unica della Dirigenza sanitaria e oggi stesso (4 febbraio) si è provveduto ad inviare il provvedimento per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.“ E’ per me motivo di grande soddisfazione aver portato a compimento una regolamentazione che le Professioni attendevano dall’emanazione della legge n. 251/00 . L’auspicio è quello che in questi giorni si possa portare a compimento l’istituzione degli Ordini professionali così da completare un percorso che concede la pari dignità a tutti i professionisti sanitari e al cittadino la garanzia di prestazioni di qualità “
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D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206
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Di particolare interesse il Capo II e il Capo IV (infermieri clinici e infermieri specializzati)
Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a
seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 novembre 2007, n. 261, S.O.
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approvato il ddl 1645 di applicazione della L 43/2006
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Di seguito il testo del ddl che dà proroga al Governo entro il 1 febbraio 2008 per produrre una legge delega.
SENATO DELLA REPUBBLICA d.d.l.1645 - XV
Attesto che il Senato della Repubblica, il 26 settembre 2007, ha approvato il seguente disegno di legge, d’iniziativa del Governo, gia` approvato dalla Camera dei deputati: Differimento del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, recante istituzione degli Ordini delle professioni sanitarie infermieristiche,ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione
Art. 1. 1. All’articolo 4, comma 1, della legge 1º febbraio 2006, n. 43, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi». Art. 2. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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