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Modifiche al punto 5.4 del Codice Deontologico
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Circolare n. 20/2006 del 14 dicembre 2006 della Federazione IPASVI
Ai sensi dell’art. 2 della Legge 4 agosto 2006 n. 248 sulla Conversione in legge, con modificazioni del D.L. 4-7-2006 n. 223 cosiddetto Decreto Bersani) viene modificato il Codice Deontologico degli Infermieri (maggio 1999)
Articolo 1. Premessa
1.1. L'infermiere è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma abilitante e dell'iscrizione all'Albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica.
1.2. L'assistenza infermieristica è servizio alla persona e alla collettività. Si realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari, di natura tecnica, relazionale ed educativa.
1.3. La responsabilità dell'infermiere consiste nel curare e prendersi cura della persona, nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo.
1.4. Il Codice deontologico guida l'infermiere nello sviluppo della identità professionale e nell'assunzione di un
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direttiva europea sulle professioni intellettuali
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Direttiva 2005/36/CE sulle professioni sanitarie non mediche - Riconoscimento delle qualifiche professionali: vedi il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.
Il 7/9/2005 il Parlamento Europeo e il Consiglio hanno adottato una direttiva relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali per facilitare la libera circolazione delle persone qualificate all’interno degli Stati membri. La nuova direttiva definisce i livelli di riferimento per le qualifiche al fine di facilitare il riconoscimento reciproco negli Stati membri, lasciando invariate le regole alla base del regime generale dei riconoscimenti, applicabile alle professioni per le quali non sono state oggetto di coordinamento le condizioni minime di formazione. Di interesse per gli infermieri gli artt.31-32-33 e l'allegato 2 (specializzazioni infermieristiche)
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