|
la formazione infermieristica in Italia
|
|
In Italia la regolamentazione della formazione infermieristica avviene a partire dal 1925: infatti le prime Scuole vengono istituite con Rdl 15 agosto 1925, n. 1832 (Facoltà della istituzione delle Scuole-convitto professionali per infermiere e di Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici). Per accedervi viene richiesta la licenza elementare, che però di fatto non è obbligatoria in mancanza di candidate che ne siano in possesso.
Continua...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Legge 1 febbraio 2006, n. 43
|
|
"Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006
Entrata in vigore il 4 marzo, la Legge delega al Governo l'adozione, entro il 4 settembre di uno o piu' decreti legislativi per la costituzione di 6-10 ordini, di cui 3 derivanti dalla trasformazione degli attuali Collegi delle professioni di Infermiere, Ostetrica e Tecnico di Radiologia, mentre altri 6 Ordini potrebberi essere istituiti ex novo in base alla appartenenza alle aree professionali e alla presenza di almeno 20 mila iscritti (ad esempio Fisioterapisti, Educatori professionali, Tecnici di Laboratorio, Assistenti Sanitarie, Tecnici della Prevenzione). Le restanti professioni confluirebbero in atri due Ordini: il primo, delle professioni della Riabilitazione (Logopedista, Ortottista, Podologo, Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Età evolutiva, Terapista Occupazionale) e il secondo Ordine per le professioni Tecniche sanitarie (Tecnico di Neurofisiopatologia, Tecnico Audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico Ortopedico, Tecnici di Fisiopatologia Cardiocircolatoria, Dietiste e Igienista Dentale).
il testo della legge è a questo indirizzo:
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/06043l.htm
Continua...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Equipollenza della Vigilatrice d'Infanzia all'Infermiere Ped
|
|
Il ministero della salute, dietro richiesta della Federazione dei Collegi IPASVI, ha dichiarato : "Ai medesimi fini di cui alla L. 573 del 05/11/1996, art. 4, riconosciuto il valore abilitante dei titoli rilasciati in esito ai corsi previsti dall'ordinamento vigente anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. 502/1992 e in via di esaurimento ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del medesimo D.Lgs." ,che il valore abilitante attribuibile al titolo in questione debba essere quello di Vigilatrice d'Infanzia. pertanto, a parere dell'Amministrazione, coloro che sono in possesso del titolo accademico di INFERMIERE PEDIATRICO possono essere iscritti all'Albo come Infermieri Pediatrici (ex Vigilatrici d'Infanzia). Se costoro fossero inoltre interessati ad acquisire il titolo di Infermiere, dovrebbero rivolgersi alle competenti Autorità Accademiche per il riconoscimento dei crediti formativi.
|
|
|
|