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DGR 1931 del 27/12/2008
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il 2008 si chiude consegnandoci FINALMENTE l'attuazione di quanto disposto dall'art. 8 della LR 13/2003 di rirorma del SSR, ovvero il Dipartimento delle Prifessioni Sanitarie.
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L'infermiere dipendente pubblico e il divieto di cumulo di impieghi
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La questione delle incompatibilita' e del cumulo di impieghi per i dipendenti della pubblica amministrazione e' piuttosto complessa.
L'art. 1 comma , 61 L. 662/96 afferma che lo svolgimento di attivita' non consentite o senza autorizzazione scritta da parte dell'amministrazione e' giusta causa di licenziamento.
Non e' consentito esercitare il commercio, l'industria e qualsiasi altra professione (tranne, quest'ultima, per gli insegnanti), assumere impieghi alle dipendenze di privati (rapporti di lavoro di tipo subordinato), ricoprire cariche in societa' costituite a fine di lucro (tranne societa' o enti la cui nomina e' riservata allo Stato, previa autorizzazione del ministro competente). Non e' consentito svolgere attivita' in contrasto con i doveri d'ufficio o con l'orario di lavoro.
Per il personale part-time (non superiore al 50% dell'orario a tempo pieno) l'assoggettamento a tale tipo di orario di lavoro consente di svolgere anche lavoro di tipo subordinato (ma non alle dipendenze di altre pubbliche amministrazioni) e di svolgere le attivita' generalmente non ammesse per chi ha un rapporto di lavoro a tempo pieno. Con l'introduzione del part-time sono rafforzate le sanzioni nei confronti di chi svolge attivita' non autorizzata.
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