Difatti l’art. 2, comma 1 lettera b) e comma 3 della citata legge stabilisce che “ omissis – dall’entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali – omissis- lettera b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine – omissis – comma 3) “omissis - le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina – omissis – sono adeguate, anche con l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali entro il 1° gennaio 2007 omissis - “.
La nuova disciplina sulla pubblicità, ai sensi della legge 4 agosto 2006, n. 248, è adesso demandata agli Ordini, che dovranno vigilare sul rispetto delle regole di correttezza professionale affinché la pubblicità avvenga secondo criteri di trasparenza e veridicità delle qualifiche professionali e di non equivocità, a tutela e nell’interesse dell’utenza.