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Wednesday, September 08, 2010
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circ 18/09 Federazione IPASVI no equiparazione crocerossine/infermieri
28 luglio 2009
 
In seguito alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2009 n. 150 del Decreto legge 1° luglio 2009, n. 78 relativo a Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali, questa Federazione ha ritenuto necessario richiedere la modifica di quanto riportato all’art. 24 n. 68 che letteralmente dispone:
Il personale in possesso del diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 31 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918 e successive modificazioni, equivalente all'attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, esclusivamente nell'ambito dei servizi resi, nell'assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana, è abilitato a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica.
A questo scopo ha inviato una nota al Ministero del Lavoro, della salute e della previdenza sociale, che si allega per conoscenza.
Ad ogni modo da informazioni assunte risulterebbe che nell’iter parlamentare volto alla conversione in legge di detto decreto tale articolo è stato stralciato.
Si continuerà comunque a presidiare i lavori parlamentari.

Cordiali saluti.

La presidente
Annalis
dai lavori al Senato si evince che "Si prevede che le infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono abilitate a prestare servizio di emergenza e assistenza sanitaria con le funzioni e attività proprie della professione infermieristica esclusivamente nell’ambito dei servizi resi, nell’assolvimento dei compiti propri, per le Forze armate e la Croce rossa italiana. La previsione risponde all’esigenza di innalzare la soglia di salvaguardia della salute del personale impiegato nelle missioni internazionali.
La disposizione chiarisce, altresì, che il diploma di infermiera volontaria è equivalente all’attestato di qualifica di operatore socio-sanitario specializzato, il cui profilo professionale e la relativa formazione sono regolamentati a livello nazionale dall’accordo sancito nella Conferenza Stato-regioni del 16 gennaio 2003.
Tale chiarimento colma il vuoto normativo determinatosi a seguito dell’entrata in vigore della disposizione di cui all’articolo 3 della legge 3 giugno 1980, n. 243, che ha soppresso la categoria degli infermieri generici, ai quali le infermiere volontarie della Croce rossa italiana erano equiparate ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 febbraio 1963, n. 95.